Sentenza 215/1975 (ECLI:IT:COST:1975:215)
Massima numero 8026
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 215/75 B. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE ART. 24 - INTERPRETAZIONE - SITUAZIONI GIURIDICHE QUALI EMERGONO DALLA LEGGE SOSTANZIALE - LORO ESERCIZIO NEL PROCESSO - DEVE ESSERE GARANTITO DALLA LEGGE ORDINARIA.
SENT. 215/75 B. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE ART. 24 - INTERPRETAZIONE - SITUAZIONI GIURIDICHE QUALI EMERGONO DALLA LEGGE SOSTANZIALE - LORO ESERCIZIO NEL PROCESSO - DEVE ESSERE GARANTITO DALLA LEGGE ORDINARIA.
Testo
E' rispettata la disposizione di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nelle ipotesi in cui la norma di legge ordinaria garantisca l'esercizio nel processo delle situazioni giuridiche quali emergono dalla legge sostanziale: conseguentemente non violano il detto principio costituzionale gli artt. 261 e 262 del D.P.R. n. 645 del 1958 che disciplinano la dichiarazione di fallimento fiscale.
E' rispettata la disposizione di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, nelle ipotesi in cui la norma di legge ordinaria garantisca l'esercizio nel processo delle situazioni giuridiche quali emergono dalla legge sostanziale: conseguentemente non violano il detto principio costituzionale gli artt. 261 e 262 del D.P.R. n. 645 del 1958 che disciplinano la dichiarazione di fallimento fiscale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte