Sentenza 215/1975 (ECLI:IT:COST:1975:215)
Massima numero 8027
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8025  8026


Titolo
SENT. 215/75 C. IMPOSTE E TASSE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ARTT. 261 E 262 - FALLIMENTO FISCALE - GIUDIZIO DELL'INTENDENTE DI FINANZA SULL'ESISTENZA DEL PRESUPPOSTO OBIETTIVO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NON LIMITA LA SOGGEZIONE DEL GIUDICE SOLTANTO ALLA LEGGE - NON E' VIOLATO L'ART. 101, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli artt. 261 e 262 del D.P.R. n. 645 del 1958, non violano l'art. 101 della Costituzione nel procedimento per la dichiarazione del fallimento fiscale, infatti, il tribunale non e' condizionato dalla pubblica Amministrazione ma e' chiamato ad accertare ed accerta, in funzione della richiesta pronuncia di fallimento, l'esistenza in concreto dei presupposti del fallimento ed in particolare di quello obiettivo costituito dal ripetuto inadempimento dell'obbligo fiscale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Altri parametri e norme interposte