Ordinanza 217/1975 (ECLI:IT:COST:1975:217)
Massima numero 8029
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 15/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 217/75. CONTRATTO IN GENERE, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - COD. CIV., ART. 901 - SOSPENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA E PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO - OBBLIGATORIETA' DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI - ART. 32 LEGGE N. 990 DEL 1969 - EQUIPARAZIONE DELLE SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE E PER OMESSO PAGAMENTO DEL PREMIO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 217/75. CONTRATTO IN GENERE, ATTO E NEGOZIO GIURIDICO - ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO - COD. CIV., ART. 901 - SOSPENSIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA E PERSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO - OBBLIGATORIETA' DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER LA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI E DEI NATANTI - ART. 32 LEGGE N. 990 DEL 1969 - EQUIPARAZIONE DELLE SANZIONI PER L'INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE E PER OMESSO PAGAMENTO DEL PREMIO - PRETESO CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1901, cod. civ. - che dispone la sospensione della garanzia assicurativa e la persistenza dell'obbligo di pagamento in caso di mancato versamento del premio - e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che commina eguali sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di assicurazione e per omesso pagamento del premio: questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975).
Va dichiarata la manifesta infondatezza di una questione di legittimita' costituzionale nel caso in cui la medesima questione sia stata gia' ritenuta non fondata sotto gli stessi profili denunziati e non venga addotto alcun nuovo argomento tale da indurre la Corte a modificare la precedente giurisprudenza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1901, cod. civ. - che dispone la sospensione della garanzia assicurativa e la persistenza dell'obbligo di pagamento in caso di mancato versamento del premio - e dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, che commina eguali sanzioni per l'inosservanza dell'obbligo di assicurazione e per omesso pagamento del premio: questione gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 18 del 1975).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte