Sentenza 218/1975 (ECLI:IT:COST:1975:218)
Massima numero 8030
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 218/75. TRASPORTI - AUTOSERVIZI DI LINEA - LEGGE 29 OTTOBRE 1949, N. 826, ART. 1, TERZO COMMA, E LEGGE 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, ART. 36 - SANZIONI ALLE CONTRAVVENZIONI DA PARTE DEI CONCESSIONARI - COMPETENZA ESCLUSIVA DEI FUNZIONARI DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ALL'ACCERTAMENTO DELLE CONTRAVVENZIONI - NON E' ESCLUSA LA POSSIBILITA' DI CONTESTAZIONE DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA ED IL SUCCESSIVO INTERVENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - NON VIOLA L'ART. 112 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate: a) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernente aumento delle sanzioni pecuniarie relative alle contravvenzioni della legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea, sollevata dal pretore di Monza con ordinanza 25 febbraio 1972, in riferimento all'art. 112 della Costituzione; b) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea e successive modifiche (legge 29 ottobre 1949, n. 826), sollevata dal pretore di Vallo della Lucania con le ordinanze 8 gennaio 1973, in riferimento all'art. 112 della Costituzione. Le contravvenzioni previste dall'art. 1 della legge 29 ottobre 1949, n. 826, concernono la violazione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) emanati, nei confronti dei concessionari, nell'esercizio di un autonomo potere disciplinato dalla legge per il perseguimento di un interesse pubblico delimitato e precisato nell'art. 20 legge n. 1822 del 1939 e successive disposizioni della legge medesima. Secondo la disciplina citata (art. 1 legge n. 826 del 1949 e artt. 20, 21, 22, 23 legge n. 1822 del 1939) l'accertamento del fatto e' bensi' di competenza esclusiva dell'Ispettorato della motorizzazione civile, tuttavia non e' escluso che le contravvenzioni possano essere contestate da qualsiasi organo di polizia giudiziaria, spettando peraltro all'autorita' giudiziaria di richiedere all'Ispettorato i necessari e dovuti accertamenti a premessa del promovimento dell'azione penale. (Secondo le ordinanze di rinvio dei pretori di Monza e di Vallo della Lucania, l'art. 1, terzo comma, legge 29 ottobre 1949, n. 826 - che ha sostituito l'art. 36, legge 28 settembre 1939, n. 1822, sulla disciplina degli autoservizi di linea - dispone che "l'accertamento delle contravvenzioni spetta esclusivamente ai funzionari dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione" - violerebbe il principio dell'art. 112 della Costituzione - il quale prescrive che il p.m. ha l'obbligo di iniziare l'azione penale qualunque sia la fonte da cui attinge la "notitia criminis" - laddove, anche nel caso in cui l'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni della citata legge n. 1822 del 1939 sia stato effettuato dai carabinieri e riferito al p.m., l'azione penale sarebbe improcedibile).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte