Sentenza 219/1975 (ECLI:IT:COST:1975:219)
Massima numero 8031
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
8032
Titolo
SENT. 219/75 A. IMPIEGO PUBBLICO - PROFESSORI UNIVERSITARI - TRATTAMENTO ECONOMICO - LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ART. 16 BIS (MODIFICATO DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775) E D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, ART. 47 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO STABILITO PER LA QUALIFICA A ED EX PARAMETRO 825 - NON E' ESTESO AI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO AVENTI DIRITTO ALL'ULTIMA CLASSE DI STIPENDIO (DI CUI AL PARAMETRO 825) - PRECEDENTE COSTANTE ATTRIBUZIONE, AI DOCENTI UNIVERSITARI E AI DIRETTIVI DELLO STATO, DI IDENTICI TETTI RETRIBUTIVI - DEVIAZIONE DA TALE DIRETTIVA OLTRE I LIMITI DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 219/75 A. IMPIEGO PUBBLICO - PROFESSORI UNIVERSITARI - TRATTAMENTO ECONOMICO - LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249, ART. 16 BIS (MODIFICATO DALLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 775) E D.P.R. 30 GIUGNO 1972, N. 748, ART. 47 - TRATTAMENTO RETRIBUTIVO STABILITO PER LA QUALIFICA A ED EX PARAMETRO 825 - NON E' ESTESO AI PROFESSORI UNIVERSITARI DI RUOLO AVENTI DIRITTO ALL'ULTIMA CLASSE DI STIPENDIO (DI CUI AL PARAMETRO 825) - PRECEDENTE COSTANTE ATTRIBUZIONE, AI DOCENTI UNIVERSITARI E AI DIRETTIVI DELLO STATO, DI IDENTICI TETTI RETRIBUTIVI - DEVIAZIONE DA TALE DIRETTIVA OLTRE I LIMITI DELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 36 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
Con la costante attribuzione, per piu' decenni, ai docenti delle Universita' ed ai direttivi dello Stato di una identica potenzialita' di sviluppo di carriera, cui era connaturato, per i primi, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito per i secondi (cfr. d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, legge 18 marzo 1958, n. 311, legge 22 gennaio 1962, n. 16, e successive) il legislatore ha espresso un giudizio di valore, in termini di equivalenza, fra le due categorie, pur strutturalmente diverse, dei docenti e dei dirigenti, che non poteva non porsi come limite alla sua discrezionalita'. Nel senso che, ferma restando la liberta' del legislatore di distinguere le retribuzioni dei professori e degli alti funzionari statali, di valutarne separatamente l'adeguatezza, come pure di ristrutturarne, all'interno, la progressione di carriera, non poteva tale discrezionalita' spingersi fino ad impedire lo sviluppo dell'una al massimo retributivo stabilito per l'altra. Pertanto gli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (delega al Governo per il riordinamento delle Amministrazioni dello Stato), come modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (disciplina delle funzioni dirigenziali), vanno dichiarati illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825), il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825.
Con la costante attribuzione, per piu' decenni, ai docenti delle Universita' ed ai direttivi dello Stato di una identica potenzialita' di sviluppo di carriera, cui era connaturato, per i primi, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito per i secondi (cfr. d.P.R. 11 gennaio 1956, n. 19, legge 18 marzo 1958, n. 311, legge 22 gennaio 1962, n. 16, e successive) il legislatore ha espresso un giudizio di valore, in termini di equivalenza, fra le due categorie, pur strutturalmente diverse, dei docenti e dei dirigenti, che non poteva non porsi come limite alla sua discrezionalita'. Nel senso che, ferma restando la liberta' del legislatore di distinguere le retribuzioni dei professori e degli alti funzionari statali, di valutarne separatamente l'adeguatezza, come pure di ristrutturarne, all'interno, la progressione di carriera, non poteva tale discrezionalita' spingersi fino ad impedire lo sviluppo dell'una al massimo retributivo stabilito per l'altra. Pertanto gli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (delega al Governo per il riordinamento delle Amministrazioni dello Stato), come modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (disciplina delle funzioni dirigenziali), vanno dichiarati illegittimi, per violazione degli artt. 3 e 36 Cost., nella parte in cui, con le decorrenze ivi indicate, non estendono ai professori universitari di ruolo aventi diritto all'ultima classe di stipendio (di cui al parametro 825), il trattamento retributivo stabilito per la qualifica A ed ex parametro 825.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte