Sentenza 221/1975 (ECLI:IT:COST:1975:221)
Massima numero 8034
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - COSTITUZIONE, ART. 127 - RINVIO GOVERNATIVO DI LEGGE REGIONALE - MOTIVI - SOSTANZIALE COINCIDENZA CON QUELLI DELLA SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE.
SENT. 221/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - COSTITUZIONE, ART. 127 - RINVIO GOVERNATIVO DI LEGGE REGIONALE - MOTIVI - SOSTANZIALE COINCIDENZA CON QUELLI DELLA SUCCESSIVA IMPUGNAZIONE.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale di una legge regionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e' inammissibile il motivo di ricorso cui non si sia fatto alcun riferimento nella determinazione governativa di rinvio della legge al Consiglio regionale per la nuova deliberazione. E' ben vero che, all'osservanza dell'art. 127 Cost. puo' essere sufficiente che i motivi del rinvio e quelli della successiva impugnativa coincidano almeno nelle loro linee essenziali (sent. 132 del 1975 e 147 del 1972), anche se, in sede di rinvio, solo "sinteticamente" enunciati (sent. n. 8 del 1967); ma a tale ipotesi non e' riconducibile il motivo di ricorso che contesti radicalmente la competenza regionale nella materia quando la formula adoperata nel telegramma di rinvio adduca il contrasto "con i principi della legge nazionale del settore" che sembra, anzi, dare per ammessa la competenza regionale nel settore medesimo.
Nel giudizio di legittimita' costituzionale di una legge regionale promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri e' inammissibile il motivo di ricorso cui non si sia fatto alcun riferimento nella determinazione governativa di rinvio della legge al Consiglio regionale per la nuova deliberazione. E' ben vero che, all'osservanza dell'art. 127 Cost. puo' essere sufficiente che i motivi del rinvio e quelli della successiva impugnativa coincidano almeno nelle loro linee essenziali (sent. 132 del 1975 e 147 del 1972), anche se, in sede di rinvio, solo "sinteticamente" enunciati (sent. n. 8 del 1967); ma a tale ipotesi non e' riconducibile il motivo di ricorso che contesti radicalmente la competenza regionale nella materia quando la formula adoperata nel telegramma di rinvio adduca il contrasto "con i principi della legge nazionale del settore" che sembra, anzi, dare per ammessa la competenza regionale nel settore medesimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
Altri parametri e norme interposte