Sentenza 221/1975 (ECLI:IT:COST:1975:221)
Massima numero 8035
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8034  8036  8037  8038  8039  8040  8041


Titolo
SENT. 221/75 B. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - NON E' ESPRESSAMENTE PREVISTA - RIENTRA NELLA MATERIA DEI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE.

Testo
La materia dell'edilizia residenziale pubblica, cui l'articolo 117 Cost. non fa alcun espresso riferimento, e' materia essenzialmente composita, articolandosi in una triplice fase: la prima, avente carattere di presupposto rispetto alle altre, propriamente urbanistica; la seconda, di programmazione e realizzazione delle costruzioni, concettualmente riconducibile ai "lavori pubblici" e tradizionalmente rientrante nell'ambito dell'organizzazione amministrativa statale, centrale e periferica, cui spetta la cura dei pubblici interessi a quelli inerente; la terza, infine, attinente alla prestazione e gestione del servizio della casa (disciplina delle assegnazioni degli alloggi, in locazione ed in proprieta', etc.), limitatamente all'edilizia residenziale pubblica in senso stretto, cosi' come definita nell'art. 1 del D.P.R. n. 1035 del 1972 (comprendente gli alloggi costruiti da parte di enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte