Sentenza 221/1975 (ECLI:IT:COST:1975:221)
Massima numero 8036
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8034  8035  8037  8038  8039  8040  8041


Titolo
SENT. 221/75 C. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE REGIONALE - AMBITO DELLA SECONDA - VI RIENTRA L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Testo
Tanto la materia dell'urbanistica quanto quella dei "lavori pubblici di interesse regionale" sono comprese nell'elenco dell'art. 117, senza riserve od ulteriori distinzioni nel loro interno e percio' non e' lecito postulare la esclusione da quest'ultima di quel che piu' particolarmente concerne l'edilizia residenziale pubblica, nella sua accezione piu' ampia, entro il limite, ovviamente, della dimensione regionale degli interessi al cui soddisfacimento le relative attivita' sono rivolte (nessun dubbio sorgendo, invece, quanto alle funzioni propriamente urbanistiche, pur se prodromiche e strumentali rispetto all'edilizia pubblica, delle quali il D.P.R. n.8 del 1972 conferma espressamente il passaggio alle Regioni gia' disposto dall'art. 7 della legge n. 865 del 1971).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte