Sentenza 221/1975 (ECLI:IT:COST:1975:221)
Massima numero 8037
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/75 D. REGIONI - COMPETENZE AMMINISTRATIVE - MATERIA DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI.
SENT. 221/75 D. REGIONI - COMPETENZE AMMINISTRATIVE - MATERIA DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE - TRASFERIMENTO ALLE REGIONI.
Testo
Le funzioni amministrative statali in materia di edilizia residenziale pubblica, delegate alle regioni dall'art. 4 della legge n. 865 del 1971, devono considerarsi trasferite alle Regioni a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 1036 del 1972, alla cui emanazione era limitata nel tempo la delega stessa, ed al quale era demandata la soppressione degli enti operanti nel settore e il riordinamento degli I.A.C.P., necessari presupposti del vero e proprio trasferimento delle dette funzioni amministrative.
Le funzioni amministrative statali in materia di edilizia residenziale pubblica, delegate alle regioni dall'art. 4 della legge n. 865 del 1971, devono considerarsi trasferite alle Regioni a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 1036 del 1972, alla cui emanazione era limitata nel tempo la delega stessa, ed al quale era demandata la soppressione degli enti operanti nel settore e il riordinamento degli I.A.C.P., necessari presupposti del vero e proprio trasferimento delle dette funzioni amministrative.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte