Sentenza 221/1975 (ECLI:IT:COST:1975:221)
Massima numero 8038
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/75 E. EDILIZIA - EDILIZIA RESIDENZIALE - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - INTERVENTI FINANZIARI NEGLI INTERESSI DI MUTUI DI PREAMMORTAMENTO - NON SUSSISTE UN DIVIETO.
SENT. 221/75 E. EDILIZIA - EDILIZIA RESIDENZIALE - PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE - INTERVENTI FINANZIARI NEGLI INTERESSI DI MUTUI DI PREAMMORTAMENTO - NON SUSSISTE UN DIVIETO.
Testo
I principi della legislazione statale in materia di edilizia residenziale pubblica non contemplano un divieto di interventi finanziari negli interessi di mutui di preammortamento: la circostanza che la legislazione statale (art. 53 legge n. 865 del 1971 e art. 71 T.U. 28 aprile 1938 n. 1165) attui tali forme di agevolazioni creditizie mediante la capitalizzazione degli interessi non esclude la legittimita' di sistemi diversi, rivolti alle analoghe finalita' di accelerare l'effettiva realizzazione delle costruzioni in programma.
I principi della legislazione statale in materia di edilizia residenziale pubblica non contemplano un divieto di interventi finanziari negli interessi di mutui di preammortamento: la circostanza che la legislazione statale (art. 53 legge n. 865 del 1971 e art. 71 T.U. 28 aprile 1938 n. 1165) attui tali forme di agevolazioni creditizie mediante la capitalizzazione degli interessi non esclude la legittimita' di sistemi diversi, rivolti alle analoghe finalita' di accelerare l'effettiva realizzazione delle costruzioni in programma.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte