Sentenza 221/1975 (ECLI:IT:COST:1975:221)
Massima numero 8039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8034  8035  8036  8037  8038  8040  8041


Titolo
SENT. 221/75 F. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - FORME DI INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE - RIENTRANO NELLA COMPETENZA REGIONALE.

Testo
Non invade la materia del credito, certamente riservata allo Stato, la legge regionale che si limita a concedere una particolare agevolazione agli enti costruttori che vogliano stipulare mutui per prefinanziamento, assicurando agli stessi un concorso parziale dell'onere dei relativi interessi; si tratta di una misura rientrante, tipicamente, tra le varie forme di incentivazione di attivita' economiche, in ordine alle quali non potrebbe disconoscersi la competenza regionale, sempre che si tratti di materie comprese nell'elenco dell'art. 117 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte