Sentenza 221/1975 (ECLI:IT:COST:1975:221)
Massima numero 8039
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/75 F. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - FORME DI INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE - RIENTRANO NELLA COMPETENZA REGIONALE.
SENT. 221/75 F. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA - MATERIE EX ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - FORME DI INCENTIVAZIONE DI ATTIVITA' ECONOMICHE - RIENTRANO NELLA COMPETENZA REGIONALE.
Testo
Non invade la materia del credito, certamente riservata allo Stato, la legge regionale che si limita a concedere una particolare agevolazione agli enti costruttori che vogliano stipulare mutui per prefinanziamento, assicurando agli stessi un concorso parziale dell'onere dei relativi interessi; si tratta di una misura rientrante, tipicamente, tra le varie forme di incentivazione di attivita' economiche, in ordine alle quali non potrebbe disconoscersi la competenza regionale, sempre che si tratti di materie comprese nell'elenco dell'art. 117 della Costituzione.
Non invade la materia del credito, certamente riservata allo Stato, la legge regionale che si limita a concedere una particolare agevolazione agli enti costruttori che vogliano stipulare mutui per prefinanziamento, assicurando agli stessi un concorso parziale dell'onere dei relativi interessi; si tratta di una misura rientrante, tipicamente, tra le varie forme di incentivazione di attivita' economiche, in ordine alle quali non potrebbe disconoscersi la competenza regionale, sempre che si tratti di materie comprese nell'elenco dell'art. 117 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte