Sentenza 221/1975 (ECLI:IT:COST:1975:221)
Massima numero 8040
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/75 G. LEGGE REGIONALE - LIMITE TERRITORIALE - IPOTESI DI GRAVI RIPERCUSSIONI - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE.
SENT. 221/75 G. LEGGE REGIONALE - LIMITE TERRITORIALE - IPOTESI DI GRAVI RIPERCUSSIONI - INSUSSISTENZA NELLA SPECIE.
Testo
La temporaneita' degli interventi predisposti da una legge regionale unitamente alla predeterminazione del limite massimo del contributo, che in nessun caso (quali che siano le variazioni dei tassi ufficiali) potrebbero andare oltre la misura fissata, concorrono ad escludere che possano derivarne gravi ripercussioni (comunque indirette) sulla manovra del credito e che pertanto la legge in questione abbia violato il limite territoriale di validita', inerente ad ogni specie e tipo di potesta' normative regionali.
La temporaneita' degli interventi predisposti da una legge regionale unitamente alla predeterminazione del limite massimo del contributo, che in nessun caso (quali che siano le variazioni dei tassi ufficiali) potrebbero andare oltre la misura fissata, concorrono ad escludere che possano derivarne gravi ripercussioni (comunque indirette) sulla manovra del credito e che pertanto la legge in questione abbia violato il limite territoriale di validita', inerente ad ogni specie e tipo di potesta' normative regionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte