Sentenza 221/1975 (ECLI:IT:COST:1975:221)
Massima numero 8041
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 221/75 H. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA RESIDENZIALE (DI CUI ALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865) - LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 - COPERTURA DEGLI ONERI DI PREFINANZIAMENTO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - NON VIOLA L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 221/75 H. REGIONE LOMBARDIA - EDILIZIA RESIDENZIALE (DI CUI ALLA LEGGE STATALE 22 OTTOBRE 1971, N. 865) - LEGGE REGIONALE 10 MAGGIO 1973 - COPERTURA DEGLI ONERI DI PREFINANZIAMENTO - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - NON VIOLA L'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione della Lombardia 1 marzo 1973, riapprovata l'1 maggio 1973, concernente concessione di contributi per la copertura degli oneri di prefinanziamento per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione della Lombardia 1 marzo 1973, riapprovata l'1 maggio 1973, concernente concessione di contributi per la copertura degli oneri di prefinanziamento per la costruzione di alloggi di edilizia residenziale di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte