Sentenza 222/1975 (ECLI:IT:COST:1975:222)
Massima numero 8042
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 222/75 A. SERRATA - NOZIONE - DISTINZIONE DALLO SCIOPERO - SOGGETTO CHE PERSONALMENTE GESTISCE UN'AZIENDA - SUA ASTENSIONE DAL LAVORO - NON DA' LUOGO A SOSPENSIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (NON ESSENDO TAL SOGGETTO DATORE DI LAVORO) - NON SI CONFIGURA UNA SERRATA.
SENT. 222/75 A. SERRATA - NOZIONE - DISTINZIONE DALLO SCIOPERO - SOGGETTO CHE PERSONALMENTE GESTISCE UN'AZIENDA - SUA ASTENSIONE DAL LAVORO - NON DA' LUOGO A SOSPENSIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (NON ESSENDO TAL SOGGETTO DATORE DI LAVORO) - NON SI CONFIGURA UNA SERRATA.
Testo
Le fonti positive del diritto non danno una definizione della serrata e dello sciopero, ma ne precisano il contenuto ponendo un punto fermo nella loro distinzione secondo il quale per integrare la nozione tipica di serrata e' sufficiente il comportamento anche di un singolo soggetto, purche' sia datore di lavoro e dalla sua condotta consegua la sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda, mentre perche' si abbia sciopero e', invece, necessaria una sospensione del lavoro da parte di una pluralita' di lavoratori che agiscano d'accordo per il perseguimento di un comune interesse. Da questa distinzione che trova riscontro nella realta' socio-economica, deriva che non puo' considerarsi serrata l'astensione dal lavoro di un soggetto che personalmente gestisce un'azienda, in quanto, non avendo persone alle proprie dipendenze e non essendo percio' datore di lavoro, non puo' col suo contegno dar luogo a quella sospensione di lavoro subordinato che e' elemento indispensabile per la configurazione di questa forma di autotutela.
Le fonti positive del diritto non danno una definizione della serrata e dello sciopero, ma ne precisano il contenuto ponendo un punto fermo nella loro distinzione secondo il quale per integrare la nozione tipica di serrata e' sufficiente il comportamento anche di un singolo soggetto, purche' sia datore di lavoro e dalla sua condotta consegua la sospensione del rapporto di lavoro nell'ambito dell'azienda, mentre perche' si abbia sciopero e', invece, necessaria una sospensione del lavoro da parte di una pluralita' di lavoratori che agiscano d'accordo per il perseguimento di un comune interesse. Da questa distinzione che trova riscontro nella realta' socio-economica, deriva che non puo' considerarsi serrata l'astensione dal lavoro di un soggetto che personalmente gestisce un'azienda, in quanto, non avendo persone alle proprie dipendenze e non essendo percio' datore di lavoro, non puo' col suo contegno dar luogo a quella sospensione di lavoro subordinato che e' elemento indispensabile per la configurazione di questa forma di autotutela.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 40
Altri parametri e norme interposte