Sentenza 222/1975 (ECLI:IT:COST:1975:222)
Massima numero 8043
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8042  8044  8045


Titolo
SENT. 222/75 B. REATI E PENE - COD.PEN., ART. 506 (IN RELAZIONE ALL'ART. 505) - ESERCENTI DI PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CHE NON HANNO LAVORATORI ALLA LORO DIPENDENZA - SOSPENSIONE DEL LAVORO PER PROTESTA - IMPROPRIA SUA QUALIFICAZIONE COME SERRATA - RICOMPRENSIONE NEL CONCETTO DI SCIOPERO.

Testo
Impropriamente l'art. 506 del cod.pen., definisce serrata la sospensione del lavoro dei piccoli esercenti che personalmente gestiscono un'azienda industriale o commerciale nel campo di una professione, di un'arte o un mestiere giacche' la realta' dimostra che in tali casi non ci si trova di fronte a datori di lavoro, bensi' ad una categoria di lavoratori definibili autonomi la cui forma di autotutela, strutturata dallo stesso codice sul modello di quello dei lavoratori dipendenti (l'art. 506 esige per la punibilita' dei piccoli esercenti che essi sospendano collettivamente -almeno in numero di tre- il lavoro) non puo' non essere compresa in quel piu' ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte