Sentenza 222/1975 (ECLI:IT:COST:1975:222)
Massima numero 8044
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 222/75 C. LAVORO - SOSPENSIONE ATTUATA DA PICCOLI ESERCENTI NON AVENTI DIPENDENTI - LEGITTIMITA'. (COSTITUZIONE, PARTE PRIMA, TITOLO TERZO).
SENT. 222/75 C. LAVORO - SOSPENSIONE ATTUATA DA PICCOLI ESERCENTI NON AVENTI DIPENDENTI - LEGITTIMITA'. (COSTITUZIONE, PARTE PRIMA, TITOLO TERZO).
Testo
Deve ritenersi lecita la sospensione del lavoro attuata dai piccoli esercenti per protesta contro fatti o provvedimenti incidenti sul contenuto economico della loro attivita' aziendale, poiche' questa attivita', nel caso di esercenti che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, coincide interamente con l'attivita' soggettiva e personale di questa speciale categoria di lavoratori autonomi i cui interessi trovano ampia protezione nelle norme racchiuse nel titolo terzo, parte prima, della Costituzione.
Deve ritenersi lecita la sospensione del lavoro attuata dai piccoli esercenti per protesta contro fatti o provvedimenti incidenti sul contenuto economico della loro attivita' aziendale, poiche' questa attivita', nel caso di esercenti che non abbiano lavoratori alle proprie dipendenze, coincide interamente con l'attivita' soggettiva e personale di questa speciale categoria di lavoratori autonomi i cui interessi trovano ampia protezione nelle norme racchiuse nel titolo terzo, parte prima, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 35
Altri parametri e norme interposte