Sentenza 222/1975 (ECLI:IT:COST:1975:222)
Massima numero 8045
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8042  8043  8044


Titolo
SENT. 222/75 D. REATI E PENE - COD.PEN., ART. 506 (IN RELAZIONE ALL'ART. 505) - ESERCENTI DI PICCOLE AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI CHE NON HANNO LAVORATORI ALLA LORO DIPENDENZA - SOSPENSIONE DEL LAVORO PER PROTESTA - SANZIONE PENALE IN QUANTO VE' QUALIFICATA SERRATA - CONFIGURA, INVECE, UN'IPOTESI DI SCIOPERO DI LAVORATORI AUTONOMI - VIOLAZIONE DELL'ART. 40 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 40 Cost. che riconosce il diritto di sciopero, dell'art. 506, in relazione all'art. 505 del Cod.pen., nella parte in cui punisce la sospensione del lavoro effettuato per protesta dagli esercenti di piccole aziende industriali o commerciali che non hanno lavoratori alle proprie dipendenze, giacche' questa forma di autotutela impropriamente definita come serrata dal cod. pen., ma giuridicamente strutturata nel modello dello sciopero dei lavoratori dipendenti, rientra in quel piu' ampio concetto di sciopero, tipico della categoria del lavoratori autonomi, che ha trovato modo di esprimersi nell'attuale mondo del lavoro.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 40

Altri parametri e norme interposte