Sentenza 223/1975 (ECLI:IT:COST:1975:223)
Massima numero 8046
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 223/75. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 10 - IMPRENDITORE CHE HA CESSATO DALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA - TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPRENDITORE ESERCENTE L'IMPRESA COMMERCIALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 223/75. FALLIMENTO - R.D. 16 MARZO 1942, N. 267, ART. 10 - IMPRENDITORE CHE HA CESSATO DALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA - TERMINE PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALL'IMPRENDITORE ESERCENTE L'IMPRESA COMMERCIALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -in riferimento all'art. 3 della Costituzione- dell'art. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) giacche' la norma denunziata -secondo cui "l'imprenditore puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa"- lungi dall'introdurre la dedotta ingiustificata parificazione di trattamento tra imprenditore esercente ed imprenditore cessato dall'attivita' commerciale -si limita a conservare, in riferimento al patrimonio del soggetto (e per la durata predeterminata di un anno dalla cessazione dell'impresa) la qualita' oggettiva di patrimonio di impresa. E cio' a tutela, oltreche' della massa dei creditori, degli stessi interessi pubblicistici che l'istituto del fallimento e' deputato a tutelare e che resterebbero invece elusi ove il debitore potesse, con il solo fatto della cessazione dell'impresa, automaticamente evitare la procedura concorsuale.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale -in riferimento all'art. 3 della Costituzione- dell'art. 10 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) giacche' la norma denunziata -secondo cui "l'imprenditore puo' essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa"- lungi dall'introdurre la dedotta ingiustificata parificazione di trattamento tra imprenditore esercente ed imprenditore cessato dall'attivita' commerciale -si limita a conservare, in riferimento al patrimonio del soggetto (e per la durata predeterminata di un anno dalla cessazione dell'impresa) la qualita' oggettiva di patrimonio di impresa. E cio' a tutela, oltreche' della massa dei creditori, degli stessi interessi pubblicistici che l'istituto del fallimento e' deputato a tutelare e che resterebbero invece elusi ove il debitore potesse, con il solo fatto della cessazione dell'impresa, automaticamente evitare la procedura concorsuale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte