Sentenza 224/1975 (ECLI:IT:COST:1975:224)
Massima numero 8047
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 224/75. LAVORO (RAPPORTO DI) - INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ART. 21 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO - CONTROLLO DEL LORO ADEMPIMENTO - INCARICATI DEGLI ISTITUTI ASSICURATORI - IPOTIZZATA QUALITA' DI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - POTERE DI COMPIERE ATTI PROCEDURALI PENALI - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Gli incaricati degli istituti assicuratori, preposti dall'art. 21 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 al controllo dell'adempimento di una serie di obblighi da parte del datore di lavoro, in nessuna norma vengono qualificati organi di polizia giudiziaria, diversamente dagli ispettori di lavoro ai quali l'art. 8 d.P.R. n. 520 del 1955 riconosce espressamente tale qualifica. Ne' questa puo' desumersi dai compiti ad essi affidati, trattandosi di funzioni esclusivamente di controllo in forma di verifica, compiute per conto e nell'interesse dell'istituto previdenziale, il quale e' parte del rapporto assicurativo, e che non implicano in alcun modo esercizio di poteri coercitivi penalmente rilevanti nei confronti del datore di lavoro, parte anch'esso del medesimo rapporto assicurativo. Di fronte all'attivita' di controllo di detti incaricati che non si esplica in atti procedurali penali, l'espletamento degli obblighi dei datori di lavoro, consistenti nell'esibizione di documenti contabili e nel fornire spiegazioni in ordine alle registrazioni negli stessi eseguite, non comporta alcuna menomazione del diritto di difesa che potra' liberamente estrinsecarsi in caso di successive contestazioni degli organi competenti. Mancano percio' i presupposti perche' la non prevista applicazione e osservanza, da parte degli incaricati dell'istituto assicuratore, nelle suddette attivita' di controllo, delle disposizioni dell'art. 225 codice di procedura penale (modificato dall'art. 3 legge 5 dicembre 1969, n. 392), possa dar luogo a contrasto fra l'art. 21 d.P.R. n. 1124 del 1965 e l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte