Sentenza 225/1975 (ECLI:IT:COST:1975:225)
Massima numero 8049
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/75 B. REATO IN GENERE - PENA - ESTINZIONE - COD.PEN., ART. 175 - ISCRIZIONE DELLA CONDANNA ANCHE DOPO L'ESPIAZIONE DELLA PENA NEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA RILASCIARE AI PRIVATI - OBBLIGATORIETA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA. COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 225/75 B. REATO IN GENERE - PENA - ESTINZIONE - COD.PEN., ART. 175 - ISCRIZIONE DELLA CONDANNA ANCHE DOPO L'ESPIAZIONE DELLA PENA NEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA RILASCIARE AI PRIVATI - OBBLIGATORIETA' - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 27, TERZO COMMA. COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Poiche' la posizione di coloro che abbiano subito condanne e' ben diversa da quella di coloro che non ne abbiano subite e, d'altra parte, l'iscrizione al casellario giudiziale non aggiunge di per se' alcun ulteriore effetto afflittivo penale alla persona del condannato - derivando le eventuali conseguenze di essa esclusivamente dalla libera valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria inflitta o al provvedimento amministrativo emanato -, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175 cod. pen. - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - sollevata sotto il profilo che l'obbligatorieta', indipendentemente dalla natura del reato commesso, dell'iscrizione della condanna, anche dopo l'espiazione della pena, nei certificati del casellario da rilasciare ai privati, attribuirebbe al condannato uno status deteriore rispetto agli altri cittadini in contrasto con il principio per cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Cfr.: sent. n. 182 del 1972.
Poiche' la posizione di coloro che abbiano subito condanne e' ben diversa da quella di coloro che non ne abbiano subite e, d'altra parte, l'iscrizione al casellario giudiziale non aggiunge di per se' alcun ulteriore effetto afflittivo penale alla persona del condannato - derivando le eventuali conseguenze di essa esclusivamente dalla libera valutazione di ciascuno in ordine alla condanna giudiziaria inflitta o al provvedimento amministrativo emanato -, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 175 cod. pen. - in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - sollevata sotto il profilo che l'obbligatorieta', indipendentemente dalla natura del reato commesso, dell'iscrizione della condanna, anche dopo l'espiazione della pena, nei certificati del casellario da rilasciare ai privati, attribuirebbe al condannato uno status deteriore rispetto agli altri cittadini in contrasto con il principio per cui le pene debbono tendere alla rieducazione del condannato. Cfr.: sent. n. 182 del 1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte