Sentenza 225/1975 (ECLI:IT:COST:1975:225)
Massima numero 8050
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 225/75 C. REATO IN GENERE - PENA - ESTINZIONE - COD.PEN., ART. 175, PRIMO COMMA - NON MENZIONE DI CONDANNE NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE SPEDITO A RICHIESTA DI PRIVATI - IPOTESI IN CUI E' ESCLUSO L'ULTERIORE CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MANCATO COLLEGAMENTO A CIRCOSTANZE OGGETTIVE EGUALI PER TUTTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 225/75 C. REATO IN GENERE - PENA - ESTINZIONE - COD.PEN., ART. 175, PRIMO COMMA - NON MENZIONE DI CONDANNE NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE SPEDITO A RICHIESTA DI PRIVATI - IPOTESI IN CUI E' ESCLUSO L'ULTERIORE CONCESSIONE DEL BENEFICIO - MANCATO COLLEGAMENTO A CIRCOSTANZE OGGETTIVE EGUALI PER TUTTI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 175 cod. pen. - nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio - determina una disparita' di trattamento tra soggetti imputati per gli stessi reati a seconda che essi siano giudicati con un'unica sentenza o con procedimenti distinti, riportando distinte condanne. Essa pertanto in detta parte e' costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di eguaglianza, in quanto fa dipendere l'applicabilita' del beneficio della non iscrizione da circostanze non oggettive uguali per tutti gli imputati, ma occasionali o da statuizioni discrezionali circa la riunione di vari provvedimenti. Cfr.: sent. n. 73 del 1971
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 175 cod. pen. - nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne per reati anteriormente commessi a pene che, cumulate con quelle gia' irrogate, non superino i limiti di applicabilita' del beneficio - determina una disparita' di trattamento tra soggetti imputati per gli stessi reati a seconda che essi siano giudicati con un'unica sentenza o con procedimenti distinti, riportando distinte condanne. Essa pertanto in detta parte e' costituzionalmente illegittima, per violazione del principio di eguaglianza, in quanto fa dipendere l'applicabilita' del beneficio della non iscrizione da circostanze non oggettive uguali per tutti gli imputati, ma occasionali o da statuizioni discrezionali circa la riunione di vari provvedimenti. Cfr.: sent. n. 73 del 1971
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte