Sentenza 226/1975 (ECLI:IT:COST:1975:226)
Massima numero 8051
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 226/75. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - COD.PROC.CIV., ART. 313, SECONDO COMMA - NOTIFICAZIONE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE ADITO - TERMINE DI COMPARIZIONE - ASSUNTA BREVITA' E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OSSERVANZA DEL TERMINE NELLA SPECIE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 226/75. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONI - COD.PROC.CIV., ART. 313, SECONDO COMMA - NOTIFICAZIONE NELLA CIRCOSCRIZIONE DEL GIUDICE ADITO - TERMINE DI COMPARIZIONE - ASSUNTA BREVITA' E CONSEGUENTE LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - OSSERVANZA DEL TERMINE NELLA SPECIE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza 17 dicembre 1972, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'asserita brevita' del termine previsto dall'art. 313, secondo comma, c.p.c., che ha riferimento alla citazione per comparire davanti al Pretore, non ha avuto infatti alcuna influenza sulla chiamata in causa del terzo, ne' potrebbe incidere sulle ulteriori difese nel corso del procedimento. (Nella specie il Pretore di Torino aveva, all'udienza del 10 luglio 1972, su richiesta del Comune di Torino, convenuto, rinviato la causa all'udienza del 20 novembre 1972 per la chiamata del terzo a norma dell'art. 106 c.p.c. e, con ordinanza 17 dicembre 1972, sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., in quanto il termine di tre giorni liberi, previsto da tale norma, sarebbe incongruo, inadeguato, irrazionale).
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza 17 dicembre 1972, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'asserita brevita' del termine previsto dall'art. 313, secondo comma, c.p.c., che ha riferimento alla citazione per comparire davanti al Pretore, non ha avuto infatti alcuna influenza sulla chiamata in causa del terzo, ne' potrebbe incidere sulle ulteriori difese nel corso del procedimento. (Nella specie il Pretore di Torino aveva, all'udienza del 10 luglio 1972, su richiesta del Comune di Torino, convenuto, rinviato la causa all'udienza del 20 novembre 1972 per la chiamata del terzo a norma dell'art. 106 c.p.c. e, con ordinanza 17 dicembre 1972, sollevato di ufficio, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, secondo comma, c.p.c., in quanto il termine di tre giorni liberi, previsto da tale norma, sarebbe incongruo, inadeguato, irrazionale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte