Sentenza 227/1975 (ECLI:IT:COST:1975:227)
Massima numero 8053
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8052


Titolo
SENT. 227/75 B. EDILIZIA - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - D.L. 2 MAGGIO 1974, N. 115, ART. 7 (CONVERTITO IN LEGGE 27 GIUGNO 1974, N. 247) - PROVVEDIMENTI ESPROPRIATIVI - LIMITAZIONE DELLE IPOTESI DI SOSPENSIONE - ANALOGIA CON ALTRA DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione - l'art. 7 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115 (Norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale), convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247; giacche, senza razionale giustificazione, riproduce ed anzi accentua, in relazione ai provvedimenti espropriativi adottati nel contesto delle finalita' dell'edilizia abitativa, la limitazione del potere di sospensione cautelare degli atti impugnati in sede giurisdizionale, introdotta con l'art. 13 legge 1971 n. 865, gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza della Corte n. 284 del 1974 citata.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte