Ordinanza 228/1975 (ECLI:IT:COST:1975:228)
Massima numero 8056
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  08/07/1975;  Decisione del  08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8054  8055  8057  8058  8059  8060


Titolo
ORD. 228/75 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - REQUISITI.

Testo
Per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, secondo la dizione del quarto comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve accertarsi, in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della Costituzione. E cioe' se il conflitto sorge "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono" e "per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali". il primo comma dell'art. 37 (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in considerazione nella specie) designa inoltre, gli organi legittimati ad essere parti di conflitti ex art. 134 Cost., valendosi di una perifrasi, con la quale si allude ad organi i cui atti e comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4