Ordinanza 228/1975 (ECLI:IT:COST:1975:228)
Massima numero 8056
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 228/75 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - REQUISITI.
ORD. 228/75 C. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - REQUISITI.
Testo
Per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, secondo la dizione del quarto comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve accertarsi, in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della Costituzione. E cioe' se il conflitto sorge "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono" e "per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali". il primo comma dell'art. 37 (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in considerazione nella specie) designa inoltre, gli organi legittimati ad essere parti di conflitti ex art. 134 Cost., valendosi di una perifrasi, con la quale si allude ad organi i cui atti e comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi.
Per stabilire se esiste "la materia di un conflitto" la cui risoluzione spetti alla competenza della Corte costituzionale, secondo la dizione del quarto comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, deve accertarsi, in linea di sommaria delibazione, se concorrono i requisiti, a norma del primo comma, ad aversi conflitto tra poteri dello Stato, rientrante nella previsione dell'art. 134 della Costituzione. E cioe' se il conflitto sorge "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono" e "per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per i vari poteri, da norme costituzionali". il primo comma dell'art. 37 (con implicito riguardo ai poteri complessi, quali sono tanto quello giurisdizionale quanto quello legislativo, che vengono in considerazione nella specie) designa inoltre, gli organi legittimati ad essere parti di conflitti ex art. 134 Cost., valendosi di una perifrasi, con la quale si allude ad organi i cui atti e comportamenti siano idonei a configurarsi come espressione ultima ed immodificabile dei poteri rispettivi: nel senso che nessun altro organo, all'interno di ciascun potere, sia abilitato ad intervenire - d'ufficio o dietro sollecitazione del potere controinteressato - rimuovendo o provocando la rimozione dell'atto o del comportamento che si assumono lesivi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
co. 4