Ordinanza 228/1975 (ECLI:IT:COST:1975:228)
Massima numero 8057
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 228/75 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - ORGANI COMPETENTI A DICHIARARE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA' DEL POTERE CUI APPARTENGONO - NOZIONE - ORGANI GIURISDIZIONALI - SONO LEGITTIMATI.
ORD. 228/75 D. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - ORGANI COMPETENTI A DICHIARARE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA' DEL POTERE CUI APPARTENGONO - NOZIONE - ORGANI GIURISDIZIONALI - SONO LEGITTIMATI.
Testo
A norma dell'art. 37 della legge n. 87, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare definitivamente" la volonta' del potere cui appartengono e' piu' larga di quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto strutturalmente collocati al vertice di un potere, e deve essere individuato caso per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e della posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi che lo compongono, quale tra questi sia da considerare competente a dichiararne definitivamente la volonta'; pertanto i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione, prescindendo dalla proponibilita' di gravami predisposti a tutela di interessi diversi.
A norma dell'art. 37 della legge n. 87, la cerchia degli organi "competenti a dichiarare definitivamente" la volonta' del potere cui appartengono e' piu' larga di quella degli organi comunemente detti "supremi" in quanto strutturalmente collocati al vertice di un potere, e deve essere individuato caso per caso, alla stregua dell'ordinamento funzionale di ciascun potere e della posizione assegnata dalle norme costituzionali ai diversi organi che lo compongono, quale tra questi sia da considerare competente a dichiararne definitivamente la volonta'; pertanto i singoli organi giurisdizionali, esplicando le loro funzioni in situazione di piena indipendenza, costituzionalmente garantita, sono da considerare legittimati - attivamente e passivamente - ad essere parti di conflitti di attribuzione, prescindendo dalla proponibilita' di gravami predisposti a tutela di interessi diversi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37