Ordinanza 183/2020 (ECLI:IT:COST:2020:183)
Massima numero 43344
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  21/07/2020;  Decisione del  21/07/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:  43342  43343


Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Inserimento del delitto di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nell'elenco dei reati ostativi alla concessione del permesso premio, in assenza di collaborazione con la giustizia - Disciplina transitoria che limiti l'applicabilità della novella ai fatti successivi alla sua entrata in vigore - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione della finalità rieducativa della pena e del principio, anche convenzionale, di irretroattività della legge penale sfavorevole - Sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

Testo

È ordinata la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, sollevate in riferimento agli artt. 25, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU, nella parte in cui, così come interpretato nel "diritto vivente", esclude che il condannato per il delitto di cui all'art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 286 del 1998, commesso e giudicato prima dell'entrata in vigore della legge n. 43 del 2015, possa fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia, nonché, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 27, commi primo e terzo, Cost., nella parte in cui impone ai condannati per il medesimo delitto il divieto di fruire del beneficio del permesso premio in assenza della prova di collaborazione con la giustizia. Il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente - l'imprescindibilità della collaborazione con la giustizia per l'ottenimento del permesso premio - risulta profondamente modificato dalla sopravvenuta sentenza n. 253 del 2019, che ha dichiarato parzialmente incostituzionale la disposizione censurata proprio per quel che attiene all'assolutezza di tale presunzione, così consentendo la concessione del permesso premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a norma dell'art. 58-ter ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino degli stessi. Spetta pertanto al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate.

Per costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al giudice rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti citati: sentenza n. 253 del 2019; ordinanze n. 49 del 2020, n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 7