Ordinanza 228/1975 (ECLI:IT:COST:1975:228)
Massima numero 8059
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 228/75 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - ORGANI COMPETENTI A DICHIARARE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA' DEL POTERE CUI APPARTENGONO - COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA - SOSTITUISCONO OPE CONSTITUTIONIS LO STESSO PARLAMENTO - SONO LEGITTIMATE.
ORD. 228/75 F. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - ORGANI COMPETENTI A DICHIARARE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA' DEL POTERE CUI APPARTENGONO - COMMISSIONI PARLAMENTARI D'INCHIESTA - SOSTITUISCONO OPE CONSTITUTIONIS LO STESSO PARLAMENTO - SONO LEGITTIMATE.
Testo
La Commissione parlamentare "antimafia" e' da considerare legittimata - attivamente e passivamente - ad essere parte di conflitto di attribuzione di tra poteri dello Stato, oltre e prima ancora che per l'autonomia di determinazioni ad essa, nella specie, derivante dalla avvenuta istituzione con legge, per la considerazione di ordine piu' generale che, a norma dell'art. 82 Cost., la potesta' riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non e' esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a cio' destinate, delle quali puo' ben dirsi percio' che, per l'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone percio' "definitivamente la volonta'" ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.
La Commissione parlamentare "antimafia" e' da considerare legittimata - attivamente e passivamente - ad essere parte di conflitto di attribuzione di tra poteri dello Stato, oltre e prima ancora che per l'autonomia di determinazioni ad essa, nella specie, derivante dalla avvenuta istituzione con legge, per la considerazione di ordine piu' generale che, a norma dell'art. 82 Cost., la potesta' riconosciuta alle Camere di disporre inchieste su materie di pubblico interesse non e' esercitabile altrimenti che attraverso la interposizione di Commissioni a cio' destinate, delle quali puo' ben dirsi percio' che, per l'espletamento e per la durata del loro mandato, sostituiscono ope constitutionis lo stesso Parlamento, dichiarandone percio' "definitivamente la volonta'" ai sensi del primo comma dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37