Ordinanza 228/1975 (ECLI:IT:COST:1975:228)
Massima numero 8060
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
08/07/1975; Decisione del
08/07/1975
Deposito del 17/07/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
ORD. 228/75 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (C.D."ANTIMAFIA") - SUA LETTERA DEL 26 MARZO 1975 - RIFIUTO DI TRASMETTERE DOCUMENTI RICHIESTI DAL TRIBUNALE DI TORINO - RICORSO DEL TRIBUNALE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
ORD. 228/75 G. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA (C.D."ANTIMAFIA") - SUA LETTERA DEL 26 MARZO 1975 - RIFIUTO DI TRASMETTERE DOCUMENTI RICHIESTI DAL TRIBUNALE DI TORINO - RICORSO DEL TRIBUNALE - SUSSISTENZA DEI REQUISITI SOGGETTIVI ED OGGETTIVI DEL CONFLITTO - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO.
Testo
Assumendosi dal tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla Commissione d'inchiesta alla richiesta di documenti, da esso ritenuti necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere giurisdizionale, esplicata dal Tribunale medesimo, per la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle conseguenti valutazioni di sua competenza, il sollevato conflitto involge l'applicazione di norme costituzionali sulla giurisdizione. E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Torino - prima sezione penale - nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.
Assumendosi dal tribunale ricorrente che il rifiuto opposto dalla Commissione d'inchiesta alla richiesta di documenti, da esso ritenuti necessari ai fini probatori, concreterebbe una illegittima menomazione della pienezza della funzione istituzionalmente spettante al potere giurisdizionale, esplicata dal Tribunale medesimo, per la limitazione che ne risulterebbe all'accertamento dei fatti ed alle conseguenti valutazioni di sua competenza, il sollevato conflitto involge l'applicazione di norme costituzionali sulla giurisdizione. E' ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale di Torino - prima sezione penale - nei confronti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 0