Ordinanza 230/1975 (ECLI:IT:COST:1975:230)
Massima numero 8068
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  10/10/1975;  Decisione del  10/10/1975
Deposito del 10/10/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 230/75. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - CUMULO DEI REDDITI FAMILIARI - REDDITI DEI CONIUGI NON SEPARATI LEGALMENTE - QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 2 LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825; 15, 16, 17, 19, 20 E 30 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 636; 4 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597; 1, 46, 56 E 57 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA MARITO E MOGLIE IN QUANTO SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA - PROSPETTAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE QUALE GIUDICE A QUO DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' DELL'ART. 2, COMMA PRIMO, D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3,29 E 24 COST. - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO PRINCIPALE.

Testo
La Corte Costituzionale puo' sollevare d'ufficio una questione di legittimita' non prospettata dal giudice a quo, sempre che ne risulti la rilevanza e la non manifesta infondatezza, sospendendo il giudizio in corso. (Nella specie erano state sollevate - con riguardo agli artt. 2, 3, 4, 13, 15, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 53 e 76 Cost. questioni di legittimita' costituzionale delle norme sul cumulo dei redditi fra coniugi non separati legalmente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - di cui agli artt. 2 legge 9 ottobre 1971, n. 825; 15,16,17,19,20 e 30 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636; 4 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597; 1,46,56 e 57 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -, e specificamente dell'art. 1, comma terzo, D.P.R. del 1973 n. 600, secondo cui ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente, ed in unico contesto, i redditi propri ed a lui imputabili, prospettando anche il contrasto con il principio di eguaglianza poiche' nel caso in cui oggetto di imputazione siano i redditi della moglie solo il marito, e non anche il coniuge, sarebbe soggetto all'obbligo della dichiarazione. Secondo la Corte la valutazione della dedotta disparita' di trattamento, e quindi la decisione della relativa questione di legittimita' costituzionale non potrebbero aversi se non congiuntamente alla considerazione del contenuto e della portata dell'art. 2, comma primo, D.P.R. n. 597 del 1973 attinente alla soggettivita' passiva di imposta. Pertanto ha ritenuto di sollevare previamente, risultandone la rilevanza e la non manifesta infondatezza, la questione di legittimita' costituzionale della suddetta norma - in riferimento agli artt. 3,29 e 24 Cost. - poiche' nell'ipotesi in cui soggetto passivo dell'imposta sia il marito e siano a lui imputati i redditi della moglie, si pone in essere un trattamento differenziato, nonostante la parita' morale e giuridica dei coniugi, e senza che la disparita' si presenti razionalmente giustificata, o funzionalizzata alla garanzia dell'unita' familiare, e tale trattamento differenziato si pone o si risolve anche sul terreno della tutela in giudizio dei diritti e degli interessi).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 15

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 31

Costituzione  art. 35

Costituzione  art. 37

Costituzione  art. 53

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte