Ordinanza 184/2020 (ECLI:IT:COST:2020:184)
Massima numero 43308
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
22/07/2020; Decisione del
22/07/2020
Deposito del 30/07/2020; Pubblicazione in G. U. 05/08/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei reati ostativi alla concessione della sospensione dell'ordine di esecuzione - Disciplina transitoria per i fatti commessi precedentemente alla entrata in vigore della novella - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio della individualizzazione della pena e della sua finalità rieducativa, nonché del divieto, anche convenzionale, di retroattività delle misure che modifichino in peius la pena inflitta - Sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Inserimento di determinati reati contro la pubblica amministrazione nell'elenco dei reati ostativi alla concessione della sospensione dell'ordine di esecuzione - Disciplina transitoria per i fatti commessi precedentemente alla entrata in vigore della novella - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio della individualizzazione della pena e della sua finalità rieducativa, nonché del divieto, anche convenzionale, di retroattività delle misure che modifichino in peius la pena inflitta - Sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
Testo
È ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, e dal GUP presso il Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, a sua volta modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui ha inserito i delitti contro la pubblica amministrazione - e, segnatamente, quelli di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. - nell'elenco di quelli "ostativi" ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., così determinando il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi della norma censurata, senza prevedere l'applicabilità della modifica normativa ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore, nonché delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, dal Tribunale di Lagonegro e dal GUP presso il Tribunale di Belluno in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. il riferimento ai delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 318 e 319 cod. pen. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. Poiché le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell'ambito di incidenti di esecuzione promossi da condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, spetta ai rimettenti valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. (Precedente citato: ordinanza n. 49 del 2020).
È ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per un nuovo esame, alla luce del mutato contesto normativo, della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, e dal GUP presso il Tribunale di Tivoli in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., come integrato dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, a sua volta modificato dall'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui ha inserito i delitti contro la pubblica amministrazione - e, segnatamente, quelli di cui agli artt. 318 e 319 cod. pen. - nell'elenco di quelli "ostativi" ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., così determinando il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione della pena ai sensi della norma censurata, senza prevedere l'applicabilità della modifica normativa ai soli fatti di reato commessi successivamente alla sua entrata in vigore, nonché delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Roma, sez. terza penale, dal Tribunale di Lagonegro e dal GUP presso il Tribunale di Belluno in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui inserisce all'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. il riferimento ai delitti di cui agli artt. 314, primo comma, 318 e 319 cod. pen. La sopraggiunta sentenza n. 32 del 2020 ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del censurato art. 1, comma 6, lett. b), della legge n. 3 del 2019, in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975 si applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento, tra l'altro, alla disciplina del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. Poiché le ordinanze di rimessione sono state pronunciate nell'ambito di incidenti di esecuzione promossi da condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, spetta ai rimettenti valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni sollevate. (Precedente citato: ordinanza n. 49 del 2020).
Per costante giurisprudenza costituzionale, a fronte del sopraggiungere di pronunce di illegittimità costituzionale spetta al rimettente valutare in concreto l'incidenza delle sopravvenute modifiche sia in ordine alla rilevanza, sia in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti citati: ordinanze n. 49 del 2020, n. 182 del 2019, n. 154 del 2018 e n. 26 del 2009).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 656
co. 9
legge
26/07/1975
n. 354
art. 4
co.
legge
09/01/2019
n. 3
art. 1
co. 6
legge
09/01/2019
n. 3
art. 1
co. 6
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 7