Sentenza 231/1975 (ECLI:IT:COST:1975:231)
Massima numero 8070
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 22/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 231/75 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 37 - INTERPRETAZIONE - NON MUOVE DAL CRITERIO DELLA DEFINITIVITA' DEGLI ATTI (EVENTUALMENTE ANCHE MANCANTI) - COMPETENZA A DICHIARARE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA' DEL POTERE E DEFINITIVITA' DELL'ATTO (GIURISDIZIONALE NELLA SPECIE) - DISTINZIONE.
SENT. 231/75 B. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 37 - INTERPRETAZIONE - NON MUOVE DAL CRITERIO DELLA DEFINITIVITA' DEGLI ATTI (EVENTUALMENTE ANCHE MANCANTI) - COMPETENZA A DICHIARARE DEFINITIVAMENTE LA VOLONTA' DEL POTERE E DEFINITIVITA' DELL'ATTO (GIURISDIZIONALE NELLA SPECIE) - DISTINZIONE.
Testo
Non puo' essere accolta l'eccezione di inammissibilita' di un conflitto di attribuzione proposto con ordinanza di un Tribunale nei confronti di una Commissione parlamentare d'inchiesta deducendo che le ordinanze istruttorie del tribunale ricorrente sarebbero state e sarebbero, oltre che revocabili come ogni altra ordinanza, impugnabili insieme alla sentenza di merito. L'art. 37 della legge n. 87, nel definire i conflitti tra poteri la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale, non muove dal criterio della definitivita' degli atti che ne possono essere all'origine, che' anzi in tali conflitti (a differenza che in quelli tra Stato e Regioni o tra Regioni) un atto puo' addirittura mancare, essendo sufficiente a determinarli un mero comportamento, anche omissivo; ma designa gli organi legittimati a sollevarli ed a resistervi alla stregua della loro capacita' ad impegnare l'intero potere. Ne', in tale ordine di idee, ha riferimento agli organi che - in concreto - abbiano dichiarato definitivamente la volonta' del potere, quanto invece agli organi a cio' "competenti", vale a dire che ne abbiano l'astratta possibilita'.
Non puo' essere accolta l'eccezione di inammissibilita' di un conflitto di attribuzione proposto con ordinanza di un Tribunale nei confronti di una Commissione parlamentare d'inchiesta deducendo che le ordinanze istruttorie del tribunale ricorrente sarebbero state e sarebbero, oltre che revocabili come ogni altra ordinanza, impugnabili insieme alla sentenza di merito. L'art. 37 della legge n. 87, nel definire i conflitti tra poteri la cui risoluzione spetta alla Corte costituzionale, non muove dal criterio della definitivita' degli atti che ne possono essere all'origine, che' anzi in tali conflitti (a differenza che in quelli tra Stato e Regioni o tra Regioni) un atto puo' addirittura mancare, essendo sufficiente a determinarli un mero comportamento, anche omissivo; ma designa gli organi legittimati a sollevarli ed a resistervi alla stregua della loro capacita' ad impegnare l'intero potere. Ne', in tale ordine di idee, ha riferimento agli organi che - in concreto - abbiano dichiarato definitivamente la volonta' del potere, quanto invece agli organi a cio' "competenti", vale a dire che ne abbiano l'astratta possibilita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37