Sentenza 231/1975 (ECLI:IT:COST:1975:231)
Massima numero 8073
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 22/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 231/75 E. PARLAMENTO - INDIPENDENZA - CONTENUTO - NORME COSTITUZIONALE E REGOLAMENTI PARLAMENTARI.
SENT. 231/75 E. PARLAMENTO - INDIPENDENZA - CONTENUTO - NORME COSTITUZIONALE E REGOLAMENTI PARLAMENTARI.
Testo
La posizione di "assoluta indipendenza" del Parlamento, come di altri organi "ai vertici dello Stato", anche nei loro rapporti reciproci si articola nella normativa direttamente dettata dal testo costituzionale, nell'autonomia organizzativa e normativa spettante a ciascuna della Camere ("riserva di regolamento": art. 64, primo comma); nella loro esclusiva competenza alla convalida dei propri membri (art. 66); nella non responsabilita' dei medesimi "per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 68, primo comma: immunita' sotto questo aspetto assoluta, che, in omaggio al principio democratico rappresentativo, l'art. 122, ultimo comma, estende anche ai membri dei Consigli regionali), oltre che nella immunita', che puo' dirsi relativa, di cui al secondo comma del detto art. 68 (non proseguibilita' dell'azione penale e divieto di arresto e perquisizione personale e domiciliare senza autorizzazione dell'Assemblea, fuori dei casi di flagrante delitto che comporti obbligatorieta' di mandato di cattura. Costituiscono applicazione e svolgimento delle norme costituzionali che garantiscono l'indipendenza delle Camere le disposizioni dei regolamenti parlamentari, quali l'art. 62 del Regolamento della Camera e il corrispondente art. 69 del Regolamento del Senato, che attribuiscono ai rispettivi Presidenti l'esercizio dei poteri di polizia e la disposizione della forza pubblica nell'interno delle Assemblee. Poiche' da queste disposizioni, per lunga tradizione, si suole trarre la regola della cosi' detta "immunita' della sede" (valevole anche per altri supremi organi dello Stato) in forza della quale nessuna estranea autorita' potrebbe eseguire coattivamente propri provvedimenti rivolti al Parlamento ed ai suoi organi. Di guisa che, ove gli organi parlamentari non vi ottemperassero, sarebbe unicamente possibile provocare l'intervento di questa Corte, in sede di conflitto di attribuzione.
La posizione di "assoluta indipendenza" del Parlamento, come di altri organi "ai vertici dello Stato", anche nei loro rapporti reciproci si articola nella normativa direttamente dettata dal testo costituzionale, nell'autonomia organizzativa e normativa spettante a ciascuna della Camere ("riserva di regolamento": art. 64, primo comma); nella loro esclusiva competenza alla convalida dei propri membri (art. 66); nella non responsabilita' dei medesimi "per i voti dati e le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 68, primo comma: immunita' sotto questo aspetto assoluta, che, in omaggio al principio democratico rappresentativo, l'art. 122, ultimo comma, estende anche ai membri dei Consigli regionali), oltre che nella immunita', che puo' dirsi relativa, di cui al secondo comma del detto art. 68 (non proseguibilita' dell'azione penale e divieto di arresto e perquisizione personale e domiciliare senza autorizzazione dell'Assemblea, fuori dei casi di flagrante delitto che comporti obbligatorieta' di mandato di cattura. Costituiscono applicazione e svolgimento delle norme costituzionali che garantiscono l'indipendenza delle Camere le disposizioni dei regolamenti parlamentari, quali l'art. 62 del Regolamento della Camera e il corrispondente art. 69 del Regolamento del Senato, che attribuiscono ai rispettivi Presidenti l'esercizio dei poteri di polizia e la disposizione della forza pubblica nell'interno delle Assemblee. Poiche' da queste disposizioni, per lunga tradizione, si suole trarre la regola della cosi' detta "immunita' della sede" (valevole anche per altri supremi organi dello Stato) in forza della quale nessuna estranea autorita' potrebbe eseguire coattivamente propri provvedimenti rivolti al Parlamento ed ai suoi organi. Di guisa che, ove gli organi parlamentari non vi ottemperassero, sarebbe unicamente possibile provocare l'intervento di questa Corte, in sede di conflitto di attribuzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 64
Costituzione
art. 66
Costituzione
art. 68
Costituzione
art. 122
Altri parametri e norme interposte