Sentenza 231/1975 (ECLI:IT:COST:1975:231)
Massima numero 8077
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 22/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 231/75 I. PARLAMENTO - COMMISSIONI DI INCHIESTA - LORO RAPPORTI CON IL PLENUM - SEGRETO DELLE ATTIVITA' DA ESSE SVOLTE - POSSONO STABILIRLO (QUANDO NON SIA OBBLIGATORIO) - FINALITA' - DIFFERENZA DA QUELLE CARATTERIZZANTI LE ISTRUTTORIE GIUDIZIARIE.
SENT. 231/75 I. PARLAMENTO - COMMISSIONI DI INCHIESTA - LORO RAPPORTI CON IL PLENUM - SEGRETO DELLE ATTIVITA' DA ESSE SVOLTE - POSSONO STABILIRLO (QUANDO NON SIA OBBLIGATORIO) - FINALITA' - DIFFERENZA DA QUELLE CARATTERIZZANTI LE ISTRUTTORIE GIUDIZIARIE.
Testo
I fini delle Commissioni parlamentari di inchiesta differiscono nettamente da quelli che caratterizzano le itruttorie delle autorita' giudiziarie. Compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non e' di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere; esse non tendono a produrre, ne' le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica( come e' invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinche' queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso.
I fini delle Commissioni parlamentari di inchiesta differiscono nettamente da quelli che caratterizzano le itruttorie delle autorita' giudiziarie. Compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non e' di "giudicare", ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere; esse non tendono a produrre, ne' le loro relazioni conclusive producono, alcuna modificazione giuridica( come e' invece proprio degli atti giurisdizionali), ma hanno semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinche' queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 82
Altri parametri e norme interposte