Ordinamento penitenziario - Detenzione domiciliare o differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 - Obbligo, per il magistrato o il tribunale di sorveglianza che ha emesso il provvedimento, di valutare la permanenza di tali motivi entro quindici giorni dalla sua adozione e, successivamente, a cadenza mensile - Denunciata disparità di trattamento, violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio - Sopravvenuta modifica della normativa censurata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
È ordinata la restituzione degli atti al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per un nuovo esame, alla luce del mutato quadro normativo, della non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma e 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 2 del d.l. n. 29 del 2020, che prevede che il magistrato o il tribunale di sorveglianza, quando abbiano ammesso alla detenzione domiciliare o al differimento della pena per motivi legati all'emergenza sanitaria da COVID-19 i condannati e gli internati per una serie di gravi reati, debbano procedere alla valutazione della permanenza di tali motivi entro il termine di quindici giorni dall'adozione del provvedimento, e successivamente a cadenza mensile. La disposizione censurata è stata abrogata dall'art. 1, comma 3, della legge n. 70 del 2020 ed il suo contenuto è stato trasfuso nell'art. 2-bis del d.l. n. 28 del 2020, come convertito nella medesima legge n. 70 del 2020. Da un lato l'evoluzione del quadro normativo, prodottasi per effetto della legge di conversione, lascia immutata la rilevanza della questione, stante il perdurante obbligo per il giudice a quo di perfezionare il procedimento di "rivalutazione" del provvedimento di concessione della detenzione domiciliare o di differimento della pena per motivi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 adottato in data successiva al 23 febbraio 2020. Dall'altro, le modifiche introdotte dalla legge n. 70 del 2020 mirano a una più intensa tutela del diritto di difesa del condannato - cui è ora garantita una piena partecipazione al procedimento avanti il tribunale di sorveglianza nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal provvedimento di revoca - e appaiono orientate nella stessa direzione del rimettente, cui spetta la responsabilità di valutare in concreto la loro incidenza in riferimento alla non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate. (Precedenti citati: sentenza n. 125 del 2018; ordinanze n. 182 del 2019 e n. 154 del 2018).
Non ogni nuova disposizione che modifichi, integri o comunque possa incidere su quella oggetto del giudizio incidentale di costituzionalità richiede una nuova valutazione della perdurante sussistenza dei presupposti di ammissibilità della questione e segnatamente della sua rilevanza e della non manifesta infondatezza, ben potendo la Corte costituzionale ritenere che la nuova disposizione non alteri affatto la norma censurata quanto alla parte oggetto delle censure di legittimità costituzionale, oppure che la modifichi in aspetti marginali o in misura non significativa. Laddove invece la nuova disposizione abbia un impatto maggiore in termini di incidenza sulla portata normativa della disposizione censurata, sì da integrarla, modificarla o finanche abrogarla, in tutto o in parte, si impone la restituzione degli atti al giudice rimettente perché rivaluti i presupposti dell'incidente di costituzionalità. (Precedente citato: sentenza n. 125 del 2018).