Sentenza 231/1975 (ECLI:IT:COST:1975:231)
Massima numero 8080
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 22/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 231/75 N. PARLAMENTO - COMMISSIONI DI INCHIESTA - POTERI E LIMITI EX ART. 82 DELLA COSTITUZIONE - FACOLTA' PRESCEGLIERE ANCHE MODI DI AZIONE DIVERSI - EVENTUALE NATURA CONFIDENZIALE O RISERVATA DELLE INFORMAZIONI AD ESSE FORNITE O DA ESSE RACCOLTE - POTERE DI OPPORRE IL SEGRETO ALLE RISULTANZE DELLE INDAGINI.
SENT. 231/75 N. PARLAMENTO - COMMISSIONI DI INCHIESTA - POTERI E LIMITI EX ART. 82 DELLA COSTITUZIONE - FACOLTA' PRESCEGLIERE ANCHE MODI DI AZIONE DIVERSI - EVENTUALE NATURA CONFIDENZIALE O RISERVATA DELLE INFORMAZIONI AD ESSE FORNITE O DA ESSE RACCOLTE - POTERE DI OPPORRE IL SEGRETO ALLE RISULTANZE DELLE INDAGINI.
Testo
Il secondo comma dell'art. 82 Cost. attribuisce alle Commissioni parlamentari di inchiesta "gli stessi poteri", e prescrive "le stesse limitazioni" dell'autorita' giudiziaria per consentire loro di superare, occorrendo, anche coercitivamente, gli ostacoli nei quali potrebbero scontrarsi nel loro operare, ma le Commissioni restano libere di presciegliere modi di azione diversi, piu' duttili ed esenti da formalismi giuridici, facendo appello alla spontanea collaborazione dei cittadini e di pubblici funzionari, al contributo di studiosi, ricorrendo allo spoglio di giornali e riviste, e via dicendo. Le persone interrogate dalle Commissioni d'inchiesta non depongono propriamente quali "testimoni", ma forniscono informazioni; e lo stesso e' a dirsi delle relazioni varie che pubbliche autorita' possono, su richiesta delle Commissioni, ad esse presentate con riferimento a determinate situazioni e circostanze ambientali, tra cui bene possono trovar posto anche stati d'animo e convincimenti diffusi, registrati per quel che sono, indipendentemente dalla loro fondatezza, da chi, per la sua particolare esperienza o per l'ufficio ricoperto, sia meglio in grado di averne diretta notizia.
Il secondo comma dell'art. 82 Cost. attribuisce alle Commissioni parlamentari di inchiesta "gli stessi poteri", e prescrive "le stesse limitazioni" dell'autorita' giudiziaria per consentire loro di superare, occorrendo, anche coercitivamente, gli ostacoli nei quali potrebbero scontrarsi nel loro operare, ma le Commissioni restano libere di presciegliere modi di azione diversi, piu' duttili ed esenti da formalismi giuridici, facendo appello alla spontanea collaborazione dei cittadini e di pubblici funzionari, al contributo di studiosi, ricorrendo allo spoglio di giornali e riviste, e via dicendo. Le persone interrogate dalle Commissioni d'inchiesta non depongono propriamente quali "testimoni", ma forniscono informazioni; e lo stesso e' a dirsi delle relazioni varie che pubbliche autorita' possono, su richiesta delle Commissioni, ad esse presentate con riferimento a determinate situazioni e circostanze ambientali, tra cui bene possono trovar posto anche stati d'animo e convincimenti diffusi, registrati per quel che sono, indipendentemente dalla loro fondatezza, da chi, per la sua particolare esperienza o per l'ufficio ricoperto, sia meglio in grado di averne diretta notizia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 82
Altri parametri e norme interposte