Sentenza 231/1975 (ECLI:IT:COST:1975:231)
Massima numero 8086
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente BONIFACIO  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  22/10/1975;  Decisione del  22/10/1975
Deposito del 22/10/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8069  8070  8071  8072  8073  8074  8075  8076  8077  8078  8079  8080  8081  8082  8083  8084  8085  8087


Titolo
SENT. 231/75 T. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA (C.D. "ANTIMAFIA") - NON HA OBBLIGO DI TRASMETTERE AD ORGANI GIUDIZIARI ATTI E DOCUMENTI DA ESSA FORMATI O DIRETTAMENTE DISPOSTI (E CHE ABBIA RITENUTO DI MANTENERE SEGRETI) ED ATTI GIA' A DISPOSIZIONE DI ORGANI DEL POTERE GIUDIZIARIO.

Testo
La Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia non ha l'obbligo di trasmettere ai tribunali ricorrenti gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, atti tutti che la Commissione medesima abbia ritenuto di mantenere segreti ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni; nonche' gli atti gia' a disposizione di organi del potere giudiziario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 82

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte