Sentenza 232/1975 (ECLI:IT:COST:1975:232)
Massima numero 8091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  22/10/1975;  Decisione del  22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8088  8089  8090  8092  8093  8094


Titolo
SENT. 232/75 D. COMUNITA' EUROPEE - REGOLAMENTI - EFFICACIA - FONTE IMMEDIATA DI DIRITTI ED OBBLIGHI PER GLI STATI MEMBRI ED I LORO CITTADINI - PROVVEDIMENTI CHE POSSONO ESSERE EMANATI DAGLI STATI - LIMITI, NATURA, EFFETTI.

Testo
Risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti delle Comunita' -sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive-, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunita', non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possono comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. Cio', benintenso, salva la necessita' per gli Stati membri di emanare norme esecutive di organizzazione e concernenti modalita' di applicazione, richieste dagli stessi regolamenti comunitari o comunque indispensabili, ovvero provvedere alla copertura finanziaria di nuove o maggiori spese mediante variazioni di bilancio; fermo rimanendo peraltro che l'eventuale adempimento di simili obblighi da parte dello Stato non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell'applicabilita' della normativa comunitaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte