Sentenza 232/1975 (ECLI:IT:COST:1975:232)
Massima numero 8091
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 232/75 D. COMUNITA' EUROPEE - REGOLAMENTI - EFFICACIA - FONTE IMMEDIATA DI DIRITTI ED OBBLIGHI PER GLI STATI MEMBRI ED I LORO CITTADINI - PROVVEDIMENTI CHE POSSONO ESSERE EMANATI DAGLI STATI - LIMITI, NATURA, EFFETTI.
SENT. 232/75 D. COMUNITA' EUROPEE - REGOLAMENTI - EFFICACIA - FONTE IMMEDIATA DI DIRITTI ED OBBLIGHI PER GLI STATI MEMBRI ED I LORO CITTADINI - PROVVEDIMENTI CHE POSSONO ESSERE EMANATI DAGLI STATI - LIMITI, NATURA, EFFETTI.
Testo
Risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti delle Comunita' -sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive-, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunita', non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possono comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. Cio', benintenso, salva la necessita' per gli Stati membri di emanare norme esecutive di organizzazione e concernenti modalita' di applicazione, richieste dagli stessi regolamenti comunitari o comunque indispensabili, ovvero provvedere alla copertura finanziaria di nuove o maggiori spese mediante variazioni di bilancio; fermo rimanendo peraltro che l'eventuale adempimento di simili obblighi da parte dello Stato non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell'applicabilita' della normativa comunitaria.
Risponde alla logica del sistema comunitario che i regolamenti delle Comunita' -sempreche' abbiano completezza di contenuto dispositivo, quale caratterizza di regola le norme intersoggettive-, come fonte immediata di diritti ed obblighi sia per gli Stati sia per i loro cittadini in quanto soggetti delle Comunita', non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possono comunque differirne o condizionarne l'entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. Cio', benintenso, salva la necessita' per gli Stati membri di emanare norme esecutive di organizzazione e concernenti modalita' di applicazione, richieste dagli stessi regolamenti comunitari o comunque indispensabili, ovvero provvedere alla copertura finanziaria di nuove o maggiori spese mediante variazioni di bilancio; fermo rimanendo peraltro che l'eventuale adempimento di simili obblighi da parte dello Stato non potrebbe costituire condizione o motivo di sospensione dell'applicabilita' della normativa comunitaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte