Sentenza 232/1975 (ECLI:IT:COST:1975:232)
Massima numero 8092
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  22/10/1975;  Decisione del  22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8088  8089  8090  8091  8093  8094


Titolo
SENT. 232/75 E. ORDINAMENTO DELLO STATO - FONTI - NORME COMUNITARIE E NORME INTERNE SUCCESSIVE E CON LE PRIME CONTRASTANTI - POTERI DEL GIUDICE - DISAPPLICAZIONE DELLE NORME INTERNE O DICHIARAZIONE DELLA LORO NULLITA' - ESCLUSIONE - SINDACABILITA' DELLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI TALI NORME - POTERE DEL GIUDICE DI SOLLEVARE LA RELATIVA QUESTIONE.

Testo
Il vigente ordinamento non conferisce al giudice italiano il potere di disapplicare le norme interne successive, emanate con legge o con atti aventi valore di legge ordinaria, che risultano in contrasto con le norme comunitarie, nel presupposto d'una generale prevalenza del diritto comunitario sul diritto dello Stato. Certamente deve escludersi la possibilita' di una declaratoria di nullita' della legge successiva interna, dovendosi escludere che il trasferimento agli organi della Comunita' del potere di emanare norme giuridiche, sulla base d'un preciso criterio di ripartizione di competenze per determinate materie, "per l'assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dai trattati" (cfr. art. 189 del Trattato di Roma), comporti come conseguenza una radicale privazione di efficacia della volonta' sovrana degli organi legislativi degli Stati membri, pur manifestata nelle materie riservate dai trattati alla normazione comunitaria; tale trasferimento fa sorgere, invece, il diverso problema della legittimita' costituzionale dei singoli atti legislativi. Non e' egualmente possibile configurare l'ipotesi della disapplicazione come effetto di una scelta tra norma comunitaria e norma interna, consentita di volta in volta al giudice italiano sulla base di una valutazione della rispettiva resistenza. Infatti, dovrebbe riconoscersi al giudice italiano non gia' la facolta' di scegliere tra piu' norme applicabili, bensi' quella di individuare la sola norma validamente applicabile, cio' che equivarrebbe ad ammettere il suo potere di accertare e dichiarare una incompetenza assoluta del nostro legislatore, sia pur limitatamente a determinate materie, potere che nel vigente ordinamento sicuramente non gli e' attribuito. Ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice e' tenuto a sollevare la questione della loro legittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 11

Altri parametri e norme interposte