Sentenza 232/1975 (ECLI:IT:COST:1975:232)
Massima numero 8094
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 232/75 G. COMUNITA' EUROPEE - REGOLAMENTI COMUNITARI - SUCCESSIVA EMANAZIONE DI NORME LEGISLATIVE INTERNE DI QUELLI RIPRODUTTIVE - CONSEGUENZE CONTRASTANTI CON L'ART. 177 DEL TRATTATO ISTITUTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 232/75 G. COMUNITA' EUROPEE - REGOLAMENTI COMUNITARI - SUCCESSIVA EMANAZIONE DI NORME LEGISLATIVE INTERNE DI QUELLI RIPRODUTTIVE - CONSEGUENZE CONTRASTANTI CON L'ART. 177 DEL TRATTATO ISTITUTIVO - VIOLAZIONE DELL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
La successiva emanazione di norme legislative interne, anche se aventi lo stesso contenuto sostanziale dei regolamenti comunitari, comporta non soltanto la possibilita' di differirne, in tutto o in parte, l'applicazione, in aperto contrasto con l'art. 189, secondo comma, del Trattato di Roma, ma anche una ben piu' grave conseguenza, in quanto la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno ne sottrae l'interpretazione in via definitiva alla Corte di giustizia delle Comunita', con palese violazione del regime stabilito dall'art. 177 dello stesso Trattato quale necessaria e fondamentale garanzia di uniformita' di applicazione in tutti gli Stati membri. Tale contrasto comporta violazione dell'art. 11 della nostra Costituzione, in base al quale l'Italia ha aderito alla Comunita' consentendo, in condizioni di parita' con gli altri Stati, le limitazioni di sovranita' richieste per la sua istituzione e per il conseguimento dei suoi fini di integrazione, solidarieta' e comune sviluppo economico e sociale degli Stati europei, e quindi anche di pace e giustizia fra le Nazioni. La violazione dello specifico disposto dell'art. 11 rende superfluo accertare se sussista anche violazione del principio enunciato nel primo comma dell'art. 10.
La successiva emanazione di norme legislative interne, anche se aventi lo stesso contenuto sostanziale dei regolamenti comunitari, comporta non soltanto la possibilita' di differirne, in tutto o in parte, l'applicazione, in aperto contrasto con l'art. 189, secondo comma, del Trattato di Roma, ma anche una ben piu' grave conseguenza, in quanto la trasformazione del diritto comunitario in diritto interno ne sottrae l'interpretazione in via definitiva alla Corte di giustizia delle Comunita', con palese violazione del regime stabilito dall'art. 177 dello stesso Trattato quale necessaria e fondamentale garanzia di uniformita' di applicazione in tutti gli Stati membri. Tale contrasto comporta violazione dell'art. 11 della nostra Costituzione, in base al quale l'Italia ha aderito alla Comunita' consentendo, in condizioni di parita' con gli altri Stati, le limitazioni di sovranita' richieste per la sua istituzione e per il conseguimento dei suoi fini di integrazione, solidarieta' e comune sviluppo economico e sociale degli Stati europei, e quindi anche di pace e giustizia fra le Nazioni. La violazione dello specifico disposto dell'art. 11 rende superfluo accertare se sussista anche violazione del principio enunciato nel primo comma dell'art. 10.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Altri parametri e norme interposte