Sentenza 234/1975 (ECLI:IT:COST:1975:234)
Massima numero 8096
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  22/10/1975;  Decisione del  22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8097  8098


Titolo
SENT. 234/75 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO - COD. CIV., ART. 314/26 - ADOZIONE SPECIALE - CESSAZIONE DEI RAPPORTI DELL'ADOTTATO VERSO LA FAMIGLIA DI ORIGINE - DIFETTO DI RILEVANZA DELLA QUESTIONE NEL GIUDIZIO A QUO - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Dovendosi il giudice pronunziare, in grado di appello, in ordine alla dichiarazione dello "stato di adottabilita'" nei confronti di minori i cui genitori avevano manifestato la loro opposizione, e' da escludersi la pregiudizialita' della decisione della questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 314/26 Cod. civ., nella parte in cui prevede che con l'adozione speciale cessano i rapporti dell'adottato verso la famiglia di origine, e riguarda, quindi, gli effetti dell'adozione una volta superata la fase preliminare dell'adottabilita'. Correlativamente, la questione stessa deve essere dichiarata non rilevante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte