Sentenza 234/1975 (ECLI:IT:COST:1975:234)
Massima numero 8097
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  22/10/1975;  Decisione del  22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8096  8098


Titolo
SENT. 234/75 B. FILIAZIONE - ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4, 314/8 E 314/11 - CONSENTONO L'ADOZIONE DI FIGLI LEGITTIMI NONOSTANTE LA OPPOSIZIONE DEI GENITORI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 29, 30 E 31 DELLA COSTITUZIONE RIPORTATA ALLA SITUAZIONE EFFETTUALE CHE CONSEGUE LA PRONUNCIA DELL'ADOZIONE SPECIALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Deve escludersi il contrasto con gli artt. 29, 30 e 31 Cost., delle norme di cui agli artt. 314/4, 314/8, 314/11, Cod. civ., le quali consentono che sia dato corso all'adozione speciale dei figli legittimi nonostante l'opposizione dei genitori, quando risulti che l'asserita violazione e' stata, dal giudice "a quo", riportata alla situazione effettuale che consegue alla pronunzia dell'adozione speciale, ed e' quindi da ritenere prospettata soltanto in relazione all'art. 314/26 Cod. civ., che tale situazione disciplina.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte