Sentenza 234/1975 (ECLI:IT:COST:1975:234)
Massima numero 8098
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 234/75 C. FILIAZIONE - ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4, 314/8 E 314/11 - CONSENTONO L'ADOZIONE DI FIGLI LEGITTIMI NONOSTANTE L'OPPOSIZIONE DEI GENITORI - NORMALE COLLEGAMENTO A PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE FAMILIARI - NON DETERMINA, COMUNQUE, UNA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI ECONOMICI - CONFORMITA' ALL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 234/75 C. FILIAZIONE - ADOZIONE SPECIALE - COD. CIV., ARTT. 314/4, 314/8 E 314/11 - CONSENTONO L'ADOZIONE DI FIGLI LEGITTIMI NONOSTANTE L'OPPOSIZIONE DEI GENITORI - NORMALE COLLEGAMENTO A PRECARIE CONDIZIONI ECONOMICHE FAMILIARI - NON DETERMINA, COMUNQUE, UNA DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI ECONOMICI - CONFORMITA' ALL'ART. 3, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Gli artt. 314/4, 314/8, 314/11 Cod. civ., nella parte in cui consentono che sia dichiarata l'adozione speciale nonostante l'opposizione dei genitori dei minori adottandi, non debbono necessariamente essere collegati alle condizioni economiche familiari anche se deve riconoscersi che la situazione di abbandono piu' facilmente si verifica, in fatto, nell'ambito delle famiglie meno abbienti, e deve pertanto escludersi che la legge ponga una discriminazione per motivi economici. Deve anzi riconoscersi che l'istituto dell'adozione speciale appare conforme al disposto del secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto favorisce lo sviluppo della persona umana con l'inserimento del minore in una famiglia che ne possa avere adeguata cura.
Gli artt. 314/4, 314/8, 314/11 Cod. civ., nella parte in cui consentono che sia dichiarata l'adozione speciale nonostante l'opposizione dei genitori dei minori adottandi, non debbono necessariamente essere collegati alle condizioni economiche familiari anche se deve riconoscersi che la situazione di abbandono piu' facilmente si verifica, in fatto, nell'ambito delle famiglie meno abbienti, e deve pertanto escludersi che la legge ponga una discriminazione per motivi economici. Deve anzi riconoscersi che l'istituto dell'adozione speciale appare conforme al disposto del secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto favorisce lo sviluppo della persona umana con l'inserimento del minore in una famiglia che ne possa avere adeguata cura.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte