Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti costituite nel giudizio incidentale - Estensione rispetto a quello fissato dall'ordinanza di rimessione - Inammissibilità.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, sono inammissibili le deduzioni svolte dalla difesa delle associazioni ASGI-Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione e Avvocati per Niente Onlus, là dove dirette ad estendere il thema decidendum, come fissato nella ordinanza di rimessione, alla violazione dell'art. 8 CEDU e degli artt. 1, 7, 18, 20 e 29 CDFUE.
Per costante giurisprudenza costituzionale, l'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia che siano stati eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo, sia che siano diretti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse ordinanze. (Precedenti citati: sentenze n. 165 del 2020, n. 150 del 2020, n. 85 del 2020, n. 203 del 2016, n. 271 del 2011, n. 236 del 2009, n. 56 del 2009 e n. 86 del 2008).