Sentenza 235/1975 (ECLI:IT:COST:1975:235)
Massima numero 8099
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  22/10/1975;  Decisione del  22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8100  8101


Titolo
SENT. 235/75 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE AUTOMOBILISTICA ALLE PERSONE DIFFIDATE - NON COSTITUISCE MISURA DI PREVENZIONE BENSI' ATTO DI AUTOTUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ATTRIBUZIONI CONFERITE IN MATERIA AL PREFETTO E ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - DIFFERENZIAZIONE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SECONDO COMMA - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 25, PRIMO COMMA, COST. - INFONDATEZZA.

Testo
La sospensione della patente da parte del prefetto alle persone diffidate, prevista dall'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) non costituisce misura di prevenzione bensi' atto di autotutela, consentito dalla potesta' di revoca che corrisponde a quella di emanazione di qualsiasi atto amministrativo, sempre che concorrano gli estremi richiesti dalla legge. Considerata la netta distinzione che in materia va fatta tra le attribuzioni del prefetto e quelle dell'autorita' giudiziaria, e' percio' da escludere che l'indicata disposizione del codice della strada venga in contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost.. Cfr.: sentt. nn. 6 del 1962 e 87 del 1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte