Sentenza 235/1975 (ECLI:IT:COST:1975:235)
Massima numero 8100
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  22/10/1975;  Decisione del  22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8099  8101


Titolo
SENT. 235/75 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE AUTOMOBILISTICA ALLE PERSONE DIFFIDATE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SECONDO COMMA - IMPUGNABILITA' DEL PROVVEDIMENTO SIA IN VIA AMMINISTRATIVA CHE GIURISDIZIONALE - NON E' VIOLATO L'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti della disposizione dell'art. 91, secondo comma, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, concernente la sospensione della patente di guida, con provvedimento del prefetto, alle persone diffidate, non e' fondata in quanto avverso il provvedimento di sospensione della patente, ove ne ricorrano gli estremi, possono essere esperiti tutti i mezzi di gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale preveduti dalla legge avverso gli atti amministrativi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte