Sentenza 235/1975 (ECLI:IT:COST:1975:235)
Massima numero 8101
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 235/75 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE AUTOMOBILISTICA ALLE PERSONE DIFFIDATE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SECONDO COMMA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 16 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 235/75 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - PROVVEDIMENTI DEL PREFETTO - SOSPENSIONE DELLA PATENTE AUTOMOBILISTICA ALLE PERSONE DIFFIDATE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SECONDO COMMA - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 16 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONI GIA' DECISE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma secondo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) concernente la sospensione della patente di guida, da parte del prefetto, alle persone diffidate, sollevate, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e all'art. 16 della Costituzione, perche', sotto il primo profilo, la Corte ha gia' deciso con la sentenza, di non fondatezza, n. 87 del 1971, e non e' stato addotto alcun nuovo argomento che possa giustificare una diversa soluzione, e, sotto il secondo, perche' la Corte ha anche gia' deciso con l'altra sentenza (di non fondatezza) n. 6 del 1962, con la quale si e' dimostrato che la norma denunciata, lungi dal contrastare con il precetto costituzionale, ne costituisce applicazione.
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 91, comma secondo, D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) concernente la sospensione della patente di guida, da parte del prefetto, alle persone diffidate, sollevate, in riferimento, rispettivamente, all'art. 3 e all'art. 16 della Costituzione, perche', sotto il primo profilo, la Corte ha gia' deciso con la sentenza, di non fondatezza, n. 87 del 1971, e non e' stato addotto alcun nuovo argomento che possa giustificare una diversa soluzione, e, sotto il secondo, perche' la Corte ha anche gia' deciso con l'altra sentenza (di non fondatezza) n. 6 del 1962, con la quale si e' dimostrato che la norma denunciata, lungi dal contrastare con il precetto costituzionale, ne costituisce applicazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Altri parametri e norme interposte