Sentenza 236/1975 (ECLI:IT:COST:1975:236)
Massima numero 8102
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 236/75. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, 3, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 236/75. REATI E PENE - PREVENZIONE DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO - COD. PEN., ART. 707 - POSSESSO INGIUSTIFICATO DI CHIAVI ALTERATE O DI GRIMALDELLI - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 25, SECONDO COMMA, 3, PRIMO COMMA, E 27, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 707 cod. pen., - nel suo testo vigente - non contrasta con gli artt. 25, secondo comma, 3, primo comma, e 27, secondo comma, ne' con l'art. 3, in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost. La materialita' del reato consiste nella condotta che ha dato luogo al possesso ingiustificato degli oggetti e strumenti indicati dalla norma denunziata, non nel reato che potrebbe commettersi con essi, ed e' assunta ad ipotesi di reato solo perche' il prevenuto non e' in grado di giustificarne l'attuale destinazione. Come e' stato precisato con sent. n. 110 del 1968, la giustificazione e' concetto giuridicamente distinto dalla prova, e deve essere valutata dal giudice secondo i comuni principi del libero convincimento. Non sussiste violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i gia' condannati per "delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", rispetto ai non condannati per quei delitti o per quelle contravvenzioni, essendo, all'opposto, logico e ragionevole che la legge tenga conto dell'eventualita' che stia per commettere un reato chi sia stato gia' condannato per i reati specificati nell'art. 707. Insussistente e' infine la violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 24 Cost., avanzata sotto il profilo che tra i diritti della difesa vi e' la facolta' di non rispondere all'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento. Infatti, se e' pur vero che la giustificazione circa le cose indicate nell'art. 707 implica che una risposta sia data, e' altrettanto vero che anche la giustificazione e', essa stessa, un mezzo di difesa offerto dalla legge, al quale l'interessato puo' liberamente rinunciare qualora ritenga che, ai fini difensivi, sia preferibile il silenzio. E' lasciato ovviamente al giudice di valutare aliunde il fatto sulla scorta di prove, che potrebbero essere fornite e addotte sia da chi si e' rifiutato di fornire la giustificazione verbale, sia dalla sua difesa tecnica (che resta piena, incondizionata e autonoma) o che potrebbero essere introdotte e ammesse ex officio. Nella norma non sussiste pertanto un'inversione della prova, che violi l'art. 27, secondo comma, Cost.
L'art. 707 cod. pen., - nel suo testo vigente - non contrasta con gli artt. 25, secondo comma, 3, primo comma, e 27, secondo comma, ne' con l'art. 3, in relazione all'art. 24, secondo comma, Cost. La materialita' del reato consiste nella condotta che ha dato luogo al possesso ingiustificato degli oggetti e strumenti indicati dalla norma denunziata, non nel reato che potrebbe commettersi con essi, ed e' assunta ad ipotesi di reato solo perche' il prevenuto non e' in grado di giustificarne l'attuale destinazione. Come e' stato precisato con sent. n. 110 del 1968, la giustificazione e' concetto giuridicamente distinto dalla prova, e deve essere valutata dal giudice secondo i comuni principi del libero convincimento. Non sussiste violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della disparita' di trattamento tra i gia' condannati per "delitti determinati da motivi di lucro o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio", rispetto ai non condannati per quei delitti o per quelle contravvenzioni, essendo, all'opposto, logico e ragionevole che la legge tenga conto dell'eventualita' che stia per commettere un reato chi sia stato gia' condannato per i reati specificati nell'art. 707. Insussistente e' infine la violazione dell'art. 3 in relazione all'art. 24 Cost., avanzata sotto il profilo che tra i diritti della difesa vi e' la facolta' di non rispondere all'interrogatorio, in qualsiasi fase del procedimento. Infatti, se e' pur vero che la giustificazione circa le cose indicate nell'art. 707 implica che una risposta sia data, e' altrettanto vero che anche la giustificazione e', essa stessa, un mezzo di difesa offerto dalla legge, al quale l'interessato puo' liberamente rinunciare qualora ritenga che, ai fini difensivi, sia preferibile il silenzio. E' lasciato ovviamente al giudice di valutare aliunde il fatto sulla scorta di prove, che potrebbero essere fornite e addotte sia da chi si e' rifiutato di fornire la giustificazione verbale, sia dalla sua difesa tecnica (che resta piena, incondizionata e autonoma) o che potrebbero essere introdotte e ammesse ex officio. Nella norma non sussiste pertanto un'inversione della prova, che violi l'art. 27, secondo comma, Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 27
co. 2
Altri parametri e norme interposte