Sentenza 237/1975 (ECLI:IT:COST:1975:237)
Massima numero 8103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO  - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del  22/10/1975;  Decisione del  22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  8104  8105  8106  8107  8108


Titolo
SENT. 237/75 A. REATI E PENE - GIOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ART. 718 E 720 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO IN RELAZIONE A DIVERSITA' DI LUOGO - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 718, primo e secondo comma, e 720, primo comma, del codice penale, in riferimento all'art. 3, primo e secondo comma, della Costituzione, sotto il profilo del diverso trattamento dei cittadini che tengono o agevolano un giuoco d'azzardo o vi prendano parte in qualsiasi localita' del territorio nazionale rispetto a quei soggetti che, invece, sono autorizzati, da un complesso di norme particolari derogatorie della disciplina generale fissata dal codice penale, ad esercitare o a partecipare a tali giuochi: questione sostanzialmente identica a quella gia' dichiarata non fondata con sentenza n. 80 del 1972, cui sono seguite ordinanze di conferma.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte