Sentenza 237/1975 (ECLI:IT:COST:1975:237)
Massima numero 8105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 237/75 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - NORME DIFFERENZIATE PER SITUAZIONI RITENUTE OBIETTIVAMENTE DIVERSE - VALUTAZIONE DELLA DIVERSITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA E NON ARBITRARIETA'. REATI E PENE - GIOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ART. 718 E 720 (IN RELAZIONE ALL'ART. 721) - CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO IL GIOCO D'AZZARDO DA OGNI ALTRO TIPO DI GIOCO - DIVERSITA' DI CONSEGUENZE GIURIDICHE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 237/75 C. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - NORME DIFFERENZIATE PER SITUAZIONI RITENUTE OBIETTIVAMENTE DIVERSE - VALUTAZIONE DELLA DIVERSITA' - DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INSINDACABILITA' - LIMITE DELLA RAGIONEVOLEZZA E NON ARBITRARIETA'. REATI E PENE - GIOCO D'AZZARDO - ESERCIZIO E PARTECIPAZIONE - COD. PEN., ART. 718 E 720 (IN RELAZIONE ALL'ART. 721) - CARATTERISTICHE CHE DIFFERENZIANO IL GIOCO D'AZZARDO DA OGNI ALTRO TIPO DI GIOCO - DIVERSITA' DI CONSEGUENZE GIURIDICHE - RAGIONEVOLEZZA - NON E' VIOLATO L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Nel rispetto del principio di eguaglianza, il legislatore puo' adottare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obiettivamente diverse. La valutazione dei criteri in base ai quali il legislatore ha ipotizzato tale diversita' e' incensurabile nei limiti in cui la valutazione stessa risulti ragionevole e non arbitraria. Alla luce di tali principi, costantemente ribaditi dalla Corte, non e' accettabile l'affermazione che la distinzione operata, con l'art. 721 del codice penale, con il quale l'impugnato art. 718 deve porsi in correlazione, nel determinare le caratteristiche che differenzierebbero il gioco d'azzardo, facendone un reato, da ogni altro tipo di gioco, non sarebbe in regola con l'art. 3 Cost., in quanto ogni tipo di gioco presenterebbe identici aspetti di aleatorieta' e motivi di lucro. Se e' vero infatti che in ogni tipo di gioco puo' innestarsi un fine di lucro, non v'e' dubbio che l'aleatorieta' varia col variare del gioco stesso e puo' assumere una incidenza diversa, piu' o meno accentuata se non addirittura esclusiva o quasi.
Nel rispetto del principio di eguaglianza, il legislatore puo' adottare norme differenziate per disciplinare situazioni ritenute obiettivamente diverse. La valutazione dei criteri in base ai quali il legislatore ha ipotizzato tale diversita' e' incensurabile nei limiti in cui la valutazione stessa risulti ragionevole e non arbitraria. Alla luce di tali principi, costantemente ribaditi dalla Corte, non e' accettabile l'affermazione che la distinzione operata, con l'art. 721 del codice penale, con il quale l'impugnato art. 718 deve porsi in correlazione, nel determinare le caratteristiche che differenzierebbero il gioco d'azzardo, facendone un reato, da ogni altro tipo di gioco, non sarebbe in regola con l'art. 3 Cost., in quanto ogni tipo di gioco presenterebbe identici aspetti di aleatorieta' e motivi di lucro. Se e' vero infatti che in ogni tipo di gioco puo' innestarsi un fine di lucro, non v'e' dubbio che l'aleatorieta' varia col variare del gioco stesso e puo' assumere una incidenza diversa, piu' o meno accentuata se non addirittura esclusiva o quasi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte