Sentenza 237/1975 (ECLI:IT:COST:1975:237)
Massima numero 8108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BONIFACIO - Redattore AMADEI
Udienza Pubblica del
22/10/1975; Decisione del
22/10/1975
Deposito del 30/10/1975; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 237/75 F. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - INTERPRETAZIONE - RAPPORTO CON IL GIOCO D'AZZARDO - COD. PEN., ART. 720 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 237/75 F. LIBERTA' DI INIZIATIVA ECONOMICA - COSTITUZIONE, ART. 41 - INTERPRETAZIONE - RAPPORTO CON IL GIOCO D'AZZARDO - COD. PEN., ART. 720 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Come la Corte ha in piu' pronunce riconosciuto, non contrastano con l'autonomia e l'iniziativa economica privata quei limiti che a queste la legge ponga in funzione dell'utilita' sociale e per impedire che possa derivarne danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana. Pertanto, per gli aspetti propri del gioco d'azzardo, e' da escludere che l'art. 720 cod. pen., nel punirne la partecipazione in circoli privati di qualsiasi specie, oltrepassi tali limiti.
Come la Corte ha in piu' pronunce riconosciuto, non contrastano con l'autonomia e l'iniziativa economica privata quei limiti che a queste la legge ponga in funzione dell'utilita' sociale e per impedire che possa derivarne danno alla sicurezza, alla liberta' e alla dignita' umana. Pertanto, per gli aspetti propri del gioco d'azzardo, e' da escludere che l'art. 720 cod. pen., nel punirne la partecipazione in circoli privati di qualsiasi specie, oltrepassi tali limiti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte